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Giustizia riparativa. Decreto Legislativo n. 31 del 19 marzo 2024
gio 28 mar, 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20-3-2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 "Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" di cui si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1 (Modifiche al codice penale in tema di procedibilità d’Ufficio per il reato di lesioni personali (lettera a)).
Con l’articolo 1 vengono apportate modifiche al Codice penale ed in particolare agli articoli 582 e 635, intervenendo sulla materia della procedibilità a querela. In particolare, alla lettera a), all’art. 582 c.p. (reato di lesioni personali) viene eliminato al secondo comma il riferimento alla procedibilità d’ufficio nel caso di concorrenza con l’aggravante di cui all’art. 61, numero 11-octies), in ragione dell’inserimento del rinvio all’aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell’art. 583-quater, recentemente modificato dal decreto-legge n. 34 del 2023. Tale norma prevede, attualmente, che nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni.
L’intervento relativo all’articolo 582, secondo comma c.p. (lettera a) si è reso necessario al fine di rendere più chiare le regole della procedibilità d’ufficio per il delitto di lesioni, quando lo stesso sia compiuto a danno del personale esercente la professione sanitaria sia che si tratti di lesioni lievi sia che si tratti di lesioni gravi o gravissime. A tal fine, da un lato viene soppresso il riferimento all’articolo 61, numero 11-octies, che continua ad essere applicato ad ogni altro reato diverso dalle lesioni commesse in danno al personale esercente professione sanitaria, dall’altro viene inserito il più opportuno richiamo all’articolo 583-quater, secondo comma, primo periodo c.p., come modificato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

(Comunicazione n. 37 della FNOMCeO)