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Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Decreto-Legge 10 maggio 2023 n. 51
ven 26 mag, 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 10-5-2023 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.

Articolo 3, commi 1 e 2 (Disposizioni riguardanti il sistema sanitario regionale Calabria)
I commi 1 e 2, dell’articolo 3, prevedono l’estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall’AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio.
Si prevede inoltre che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (11 maggio 2023).
In particolare, il comma 1 dell’articolo 3 dispone una novella all'articolo 2, comma 1, del D.L. 169/2022 prevedendo l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 del periodo massimo disposto dalla normativa vigente per l’applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria la cui scadenza era stata fissata inizialmente all’11 novembre 2022.

La delimitazione del periodo di applicabilità della normativa rimane comunque necessaria, considerata la straordinarietà dell’intervento a sostegno del SSR Calabria. Si ricorda, al riguardo, che il richiamato articolo 2, comma 1, del DL. 169/2022, novellando l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (L. n. 181/2020) ha stabilito l’estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo ivi previsto – tra le disposizioni transitorie del decreto - per l’applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, originariamente previsto fino al raggiungimento degli obiettivi e, più puntualmente, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 150 (vale a dire 11 novembre 2020).
Inoltre, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1 comma 4 del D.L. n. 150/202010 che autorizza il Commissario ad acta nominato per la gestione commissariale del SSR Calabria ad avvalersi dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (AgeNaS), si prevede che gli effetti delle disposizioni di proroga operino limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 maggio 2023).
Si ricorda che a questo scopo, è stata prevista la possibilità che l’AgeNaS non solo possa avvalersi di personale comandato, nel limite di 12 unità, nei profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, ma anche, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, di personale con contratto di lavoro flessibile nel limite di 25 unità, mediante procedura selettiva. L’AgeNas ha attivato questa facoltà assunzionale temporanea di 25 unità con contratto di lavoro flessibile per attività di supporto al Commissario ad acta, avvalendosi – per il 2023 - solo di 6 contratti, risultando pertanto le risorse già previste a legislazione vigente sufficienti a coprire l’ulteriore proroga disposta fino al 31 dicembre 2023 dalla norma in esame.
Il comma 2 prevede inoltre, che i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del sopra citato DL 150/2020, decadono ove non confermati con le procedure di cui il medesimo articolo 2, entro 60 giorni della data entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3, comma 6 (Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all’inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19)
L’articolo 3, comma 6, proroga dal 30 giugno 2023 al 1° ottobre 2023 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti.
La sospensione in esame decorre dal 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 7 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 - comma oggetto della novella di cui al presente comma 6.
Si ricorda che l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 è stato stabilito per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni nonché, a prescindere dall'età del soggetto, per specifiche categorie di lavoratori e per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie; come accennato, l’obbligo ha trovato applicazione in vari periodi temporali (poi conclusi) a seconda dell’ambito soggettivo degli interessati.
Si ricorda altresì che le sentenze nn. 14 e 15 del 1° dicembre 2022-9 febbraio2023 della Corte costituzionale hanno dichiarato infondate (o, per alcuni aspetti, inammissibili) le questioni di legittimità costituzionale oggetto delle relative decisioni e concernenti alcuni dei profili della disciplina in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. La sentenza n. 16 del 1° dicembre 2022-9 febbraio 2023 della medesima Corte ha invece dichiarato inammissibile per un motivo di natura procedurale un’ulteriore questione, relativa ad un altro profilo della suddetta disciplina
.
Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto è irrogata dal Ministero della Salute tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, eriodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Tali elenchi sono formati anche mediante l'acquisizione dei dati disponibili in base al Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti - assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale - vaccinati contro il COVID-19, nonché sui soggetti per i quali non risultano vaccinazioni (comunicate dal Ministero della salute al medesimo Sistema) e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dall'obbligo di vaccinazione.
Per la finalità in oggetto, sono autorizzati, con riferimento al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, il trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni - acquisite tramite l'Anagrafe nazionale vaccini ai sensi delle norme già vigenti relative alle vaccinazioni in oggetto - nonché il trattamento dei dati relativi agli esenti dall'obbligo acquisiti in base alle certificazioni in formato digitale.
Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, entro il quale può essere comunicata all’azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari dànno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione. L’azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa all'insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi o
viceversa alla mancanza di tali presupposti. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l’azienda sanitaria locale competente non
confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale (ovvero l’impossibilità di adempiervi), provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689, mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo; l'atto di avviso è notificato - secondo la procedura di cui all'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativa alla cartella di pagamento nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito - entro duecentosettanta giorni dalla trasmissione suddetta da parte dell'azienda sanitaria locale
. Si applicano, in quanto compatibili, le norme (di cui all'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) sulla riscossione relativa al recupero delle somme dovute all'INPS.
In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto, resta ferma la competenza del giudice di pace e l'avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio.
Le entrate derivanti dall'irrogazione della sanzione in esame sono versate, a cura dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, al fine della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali; la norma prevede, letteralmente, il successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale
e cura; si ricorda che tale contabilità speciale è stata successivamente trasferita in capo all’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia; riguardo alla contabilità speciale di tale Unità e alle norme concernenti la chiusura della medesima contabilità e la destinazione delle risorse residue.

(Comunicazione n. 64 della FNOMCeO)