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Decreto MUR attuativo della riforma dell'accesso al semestre filtro delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46). A.A. 2025/2026
mer 11 giu, 2025

Si segnala per opportuna conoscenza che il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto 418 del 30-05-2025  di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

“A decorrere dall’a.a. 2025/2026, l’iscrizione degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all’estero, al semestre filtro dei corsi di studio in lingua italiana afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria (LM-42), di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26 (d'ora innanzi, Classi LM-41, LM-46 e LM-42), è libera…”(art. 1).

“1. Ai fini dell’accesso al semestre filtro, lo studente procede all’iscrizione, in prima applicazione entro il mese di luglio, attraverso il sistema informatico e secondo le modalità previsti dall’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente  decreto, e indica: a) la sede di uno dei corsi di studio, tra quelli afferenti alle Classi LM-41 o LM-46 o LM-42, ove intende frequentare il semestre filtro, e il corso affine, tra quelli individuati dall’articolo 8, ove intende iscriversi; b) almeno dieci sedi ove intende proseguire il corso di studio di cui all’articolo 1, comma 1, la prima delle quali deve coincidere con quella scelta per il semestre filtro, per l’ipotesi di utile
collocazione nella graduatoria di merito di cui all’articolo 7; c) almeno dieci sedi ove intende proseguire il percorso di studi nel corso di studio affine, per l’ipotesi di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all’articolo 7 per l’ammissione al secondo semestre del corso di studio di cui all’articolo 1, comma 1…”
(art. 2).

"1. Le attività formative del semestre filtro, di norma, iniziano il 1° settembre e si concludono entro il 30 novembre. 2. Il semestre filtro si compone dei seguenti insegnamenti, a cui sono assegnati 6 crediti formativi (CFU) ciascuno: a) Chimica e propedeutica biochimica; b) Fisica; c) Biologia 3. Con apposito decreto, il Ministro provvede a nominare due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti di cui al comma 2, e l’altra di definire le prove di esame. Entrambe le commissioni sono articolate in sottocommissioni, ciascuna delle quali è composta da professori individuati per gli insegnamenti di propria afferenza. Le commissioni sono composte da professori universitari di ruolo o in quiescenza e rimangono in carica per due anni, rinnovabili una volta. I componenti della commissione incaricata di formulare le domande per le prove d’esame non possono svolgere attività didattica nel semestre filtro e assicurano il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente…” (art. 4).

“1. Gli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all’articolo 4 si svolgono nella medesima data e contemporaneamente in tutte le università in cui è erogato il semestre filtro, anche in deroga al divieto di sostenere esami nella medesima data previsto dai Regolamenti didattici di Ateneo. 2. Lo studente ha a disposizione, al termine delle attività formative, due appelli per ciascun insegnamento, a distanza di almeno quindici giorni. Con provvedimento annuale, il Ministero definisce le date degli appelli. 3. Ciascuna prova d’esame consiste nella somministrazione di trentuno (31) domande, di cui quindici (15) a
risposta multipla e sedici (16)
a risposta con modalità a completamento, secondo quanto previsto dall’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. A decorrere dall’a.a. 2026/2027, il provvedimento di cui al comma 2, secondo periodo, può ridefinire anche la tipologia delle prove d’esame di cui al presente comma. 4. Per lo svolgimento di ogni prova relativa a ciascun insegnamento è assegnato un tempo pari a 45 minuti. 5. Le procedure connesse allo svolgimento degli esami di profitto di cui al comma 1 sono disciplinate nell’Allegato 2…”(art. 5).

“1. Le prove d’esame sono valutate in trentesimi, oltre alla lode a cui è attribuito il valore di un punto. Ai fini dell’inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 7, il punteggio è attribuito come segue:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta omessa;
- meno 0,25 (- 0,25) punti per ogni risposta errata
2. Per la valutazione complessiva delle tre prove d’esame di cui al comma 1, sono attribuiti al massimo novantatré (93) punti
. 3. Ai fini della determinazione del voto d’esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti nelle prove si arrotondano all’unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l’esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30). 4. Allo studente è riconosciuta la possibilità di rinunciare alla votazione ottenuta in ciascun esame per poterlo sostenere nuovamente all’appello successivo del medesimo semestre filtro ovvero qualora si iscriva nuovamente ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto” (art 6).

“1. Lo studente può iscriversi al semestre filtro per un massimo di tre volte, anche in anni accademici non consecutivi…” (art. 9).

“1. Gli studenti iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, ai corsi di studio di cui all’articolo 1, comma 1, ovvero ai corsi di studio di cui all’articolo 8, anche presso un’università non statale legalmente riconosciuta, che intendono proseguire gli studi in un corso afferente alle Classi LM-41, LM-46 o LM-42, a decorrere dall’a.a. 2025/2026 sono tenuti a iscriversi al semestre filtro e a sostenere i relativi esami di profitto. Gli studenti di cui al primo periodo non sono tenuti a frequentare le lezioni purché producano documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli obblighi di frequenza relativi agli insegnamenti di cui all’articolo 4, comma 2, presso il corso di studi di provenienza, fino all’armonizzazione dei piani di studio ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71…(art. 10).

(Comunicazione n. 45 della FNOMCeO)

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