Sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 19-12-2025 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 1, comma 12 (Accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie e accordi contrattuali con le medesime strutture)
L’articolo 1, comma 12, prevede che è sospesa l’efficacia di alcune disposizioni, relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e agli accordi contrattuali delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, sino alla conclusione di un’intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, successiva agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale; tale sospensione, in caso di mancato raggiungimento (in data anteriore) dell’intesa, cessa il 31 dicembre 2026; entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione; la sospensione, in ogni caso, non osta al rilascio (in base alla disciplina previgente rispetto alle disposizioni oggetto di sospensione) di nuovi accreditamenti ad altre strutture. La novella integrativa di cui al presente comma 12 prevede che la revisione in oggetto debba tener conto, nel rispetto del principio di salvaguardia della concorrenza, anche dell’esigenza di garantire la continuità assistenziale, in relazione a ciascuna tipologia di paziente o assistito e di relativa fragilità, differenziando, mediante diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra l’ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l’ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata.
Articolo 1, comma 24 (Misure in materia di società tra professionisti)
L’articolo 1, comma 24 modifica la disciplina inerente ai requisiti che deve possedere una società per ottenere la qualifica di società tra professionisti (stp), innovando il requisito riguardante la qualità che devono possedere i soci partecipanti a tale persona giuridica ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. b), della L. n. 183/2011. Nello specifico, la disposizione in commento sostituisce il secondo periodo della citata lett. b), prevedendo che una società può ottenere la qualifica di società tra professionisti se il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal riguardo, la novella chiarisce che nel raggiungimento della prescritta maggioranza non influiscono eventuali patti sociali o parasociali derogatori delle regole previste dal modello societario prescelto. A differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina, dunque, il requisito della maggioranza dei due terzi è riferito, in via alternativa, al numero di soci che possiedono la qualifica di professionista oppure alla partecipazione dei professionisti al capitale sociale. A tal riguardo, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, l’intervento in commento recepisce una segnalazione dell’AGCM del 12 giugno 2019 secondo cui tra i diversi Consigli e Federazioni di Ordini professionali si sarebbe registrato un contrasto interpretativo in relazione ai requisiti di partecipazione che consentono l’assunzione della qualifica di società tra professionisti (ossia maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di maggioranza in termini di partecipazione al capitale sociale). Invero, secondo un orientamento estensivo i due requisiti di maggioranza dovevano ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l’effettivo controllo sulla società. Invece, secondo un’interpretazione restrittiva, i due criteri non devono sussistere cumulativamente, in quanto l’autonomia statuaria e la possibilità di stipulare dei patti parasociali consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della Stp da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e dalla loro partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti.
Inoltre, si prevede che il venir meno della consistenza sociale appena delineata rappresenta causa di scioglimento della società.
Qualora si dovesse verificare quest’ultima situazione il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la partecipazione sociale dei professionisti sia ristabilita nel termine perentorio di sei mesi.
In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni.
Si ricorda che l’istituto della società tra professionisti trova la sua disciplina all’interno dell’art. 10 della L. n. 183/2011. Nel dettaglio, l’art. 10, comma 3 consente l’utilizzo dei modelli societari previsti dal codice civile (Libro V, Titoli V e VI) per l’esercizio di attività professionali.
Il successivo comma 4 elenca i requisiti che deve possedere una persona giuridica per qualificarsi come società tra professionisti, disponendo che l’atto costitutivo deve prevedere: a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
Per quanto concerne la composizione della compagine sociale ed il numero di soci con la qualifica di professionisti occorre fare riferimento alle modifiche apportate dal comma in esame del presente disegno di legge; c) i criteri e le modalità per garantire che l’incarico professionale affidato alla società sia svolto esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.
L’organismo sociale deve, peraltro, contenere all’interno della propria denominazione l’indicazione di società tra professionisti (comma 5) e può essere
costituito anche per l’esercizio di diverse attività professionali (comma 8).
I soci professionisti sono sempre tenuti a rispettare il codice deontologico del proprio ordine e possono opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a loro affidate. Per contro, anche la società è tenuta a rispettare il regime disciplinare dell’ordine al quale è iscritta (comma 7).
In attuazione della suddetta normativa primaria è stato adottato dal Ministro della giustizia il DM n. 34/2013. In particolare, quest’ultimo provvedimento reca norme di dettaglio concernenti: l’ambito di applicazione della società tra professionisti (o professionale), le modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, il regime di incompatibilità del socio che partecipa a più società professionali, il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese ed il regime disciplinare della società.
Occorre a tal proposito rilevare che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con segnalazione (AS1589 e AS 1589B) riguardo al testo dell’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011, ha sempre ritenuto, al fine di favorire spinte pro-concorrenziali, che andasse privilegiata l’interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi per teste e per quote di capitale di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 non venissero considerati cumulativi, bensì alternativi. Dunque, secondo la posizione dell’Antitrust i soci non professionisti potevano detenere la maggioranza di quote delle STP.
Quanto sopra esposto si discosta dalla linea della FNOMCeO che, sino a prima dell’entrata in vigore della norma in oggetto, riteneva che il requisito della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti di una stp dovesse ricorrere congiuntamente sia per teste sia per quote societarie; tutto questo nel senso di ritenere imprescindibile la volontà del legislatore di presidiare la peculiare disciplina in ordine all’esercizio dell’attività professionale e, dunque, la totale indipendenza e autonomia dei soci professionisti da qualsiasi logica di mercato.
La FNOMCeO ha sempre sostenuto, infatti, che siffatte realtà societarie, in qualunque forma siano esse costituite, non dovessero ridursi a mero strumento di commercializzazione di servizi, ma dovessero invece armonizzarsi con la necessità di rispondere a quel diritto fondamentale di tutela della salute dell'individuo (art. 32 Cost.) che, come tale, va salvaguardato indipendentemente da ogni altra posizione che obbedisce, invece, a criteri di concorrenzialità.
Ciò al fine di ribadire la necessità, ancor più pregnante nel campo sanitario, che la distribuzione dei poteri tra i soci e l’organizzazione interna della società dovessero esser tali da garantire che tutte le scelte riguardanti l’attività professionale in senso stretto (ad esempio: la presa in carico del paziente, la determinazione dei compensi per l’attività professionale, la determinazione delle modalità di svolgimento degli incarichi da parte dei professionisti ecc.), fossero assunte direttamente dai soci professionisti, ovvero con la partecipazione determinante dei medesimi sia come numero che come quote detenute di capitale sociale.
Orbene, questa Federazione, ad oggi si trova a dover modificare la propria posizione dovendosi adeguare alla normativa in titolo, che prevede che, in materia di società tra professionisti (STP), i requisiti della maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale non devono essere considerati cumulativi, bensì alternativi.
(Comunicazione n. 2 della FNOMCeO)