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Notizie - La Commissione Albo Odontoiatri informa

Iscritti ad Albo degli Odontoiatri: note su documentazione sanitaria
lun 04 lug, 2022

 

Alla luce della crescente richiesta di chiarimenti da parte di iscritti all'Albo e di cittadini-pazienti in merito alla raccolta ed al rilascio di documentazione sanitaria da parte di strutture sanitarie odontoiatriche, si desidera ribadire quanto segue confidando che repetita iuvant.

La tenuta del fascicolo sanitario presso studi ed ambulatori privati non presenta carattere nè di obbligatorietà nè di pubblica fede a differenza che nelle strutture pubbliche e convenzionate: tale prassi semmai assume valore di promemoria dell'attività diagnostico-terapeutica svolta e rappresenta un parametro di diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 Codice Civile, con eventuali benefici per l'onere della prova in ambito di responsabilità contrattuale. Sotto la nozione di documentazione sanitaria sono da includere tutti gli elementi prodotti nell'ambito della relazione come diario clinico, moduli di consenso informato, moduli relativi al trattamento dei dati personali, certificazioni, modelli di gesso, fotografie, radiogrammi, dichiarazioni di conformità dei dispositivi medici su misura, et cetera.

In particolare, per quanto attiene anche agli esami radiologici svolti in regime di complementarietà quali rx endorali, ortopanoramiche e tomografie non sussiste alcuna eccezione dal momento che gli stessi costituiscono parte integrante della documentazione, rientrando nella piena disponibilità del paziente fin dalla loro esecuzione (indipendentemente che siano stati o meno oggetto di specifico pagamento) ed a richiesta vanno consegnati -insieme al resto del fascicolo- secondo quanto previsto dal vigente Codice di deontologia medica (art. 25) e dalla disciplina generale in tema radioprotezione (da ultimo D.Lgs. 101/2020) che ne garantisce la rintracciabilità e la circolazione in ottica di massima riduzione dell'esposizione a radiazioni ionizzanti da parte della popolazione. La struttura è tenuta alla loro conservazione almeno per 10 anni consentendo sempre l'accesso o il rilascio al paziente, anche su supporto digitale qualora disponibile.
In questo caso, vi è divieto di refertazione da parte dell'odontoiatra: non si tratta di attività rientrante nella sua competenza ma esclusivamente in quella del radiologo. La consegna dovrebbe accompagnarsi ad una relazione clinica dell'odontoiatra stesso, recante a titolo di esempio il tempo di esposizione, il quesito diagnostico, l'utilità ai fini diagnostici dell'esposizione e altri dati correlati.

Si rammenta infine che nelle strutture dove sia nominato il Direttore Sanitario gli obblighi di vigilanza sul rispetto di detti principi, anche da parte del personale che vi opera, ricadono entro la sua specifica responsabilità.

Per la Commissione Albo degli Odontoiatri
Il Presidente: Dott. Gianmario Fusardi