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Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34
gio 13 apr, 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 30-3-2023 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.

Articolo 2, commi 1-3 (Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)
L’articolo 2, comma 1, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Il comma 2 prevede la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e indica le fonti di copertura finanziaria.

Articolo 4 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

L’articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta in particolare:
- del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20% (in luogo del 45%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023;
- del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10% (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
- del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20% per cento (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20% (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità, tra l’altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

Articolo 8 (Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)
L’articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018. Prevede, inoltre, che le aziende fornitrici di dispositivi medici, qualora non abbiano attivato un contenzioso o abbiano rinunciato allo stesso, possano versare a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al ripiano. Dispone, altresì, in ordine alle modalità di compilazione della fattura elettronica riguardante i dispositivi medici e alle modalità di verifica della corretta compilazione. Infine, prevede che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di ripiano, si possano richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa (Fondo finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese).
In base a tale normativa, le aziende fornitrici di dispositivi medici - relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni
suddetti, certificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 luglio 2022 - sono tenute ad adempiere all’obbligo di ripiano posto a loro carico entro il 30 aprile 2023. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Articolo 9 (IVA su payback dispositivi medici)
L’articolo 9, prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possono portare in detrazione l’IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati (comma 1). Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e i relativi costi sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti (comma 2). Il comma 3 disciplina le modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta. L’articolo 9 in commento riguarda i versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici. Si ricorda che le aziende fornitrici di dispositivi medici, in caso di sforamento dei tetti di spesa nazionali o regionali prefissati dal Servizio Sanitario Nazionale, concorrono al ripiano degli sforamenti stessi (c.d. payback), ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2015 (recante misure varie, tra cui alcune finalizzate alla razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale). I tetti regionali e nazionali sono calcolati al lordo dell’IVA.
L’apposizione di un tetto alla spesa pubblica in dispositivi medici risale all’articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011 (recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria). Si ricorda che il meccanismo del ripiano (o payback) esiste da tempo anche in altre articolazioni della spesa sanitaria, quali la spesa farmaceutica. Il comma 2 precisa che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. I costi relativi ai versamenti sono deducibili nel periodo d’imposta nel quale avvengono i versamenti. Il comma 3 delinea l’esercizio del diritto di detrazione da parte delle aziende fornitrici di dispostivi medici. Esse emetteranno un apposito documento contabile che indicherà gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l’obbligo del ripiano conseguente al superamento dei tetti di spesa. Tale documento contabile sarà conservato, ai sensi dell’articolo 39 (Tenuta e conservazione dei registri e documenti) del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Articolo 10 (Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta)
L’articolo 10 disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici, operati – esclusivamente in caso di necessità e urgenza -
dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per sopperire alla carenza di organico. Sono delineati presupposti, modalità e limiti di tali affidamenti, rinviando per la definizione di linee guida a un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi previo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Inoltre, si preclude la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN al personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti dell’SSN. Sono infine introdotte delle norme volte alla reinternalizzazione dei servizi sanitari, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l’assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate.

Articolo 11 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell’indennità nei servizi di emergenze-urgenza)
L’articolo 11 prevede che per l’anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale, allo scopo di far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, e di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed infermieristico, consentendo, in deroga alla contrattazione, un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. L’aumento dovrà avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Mediante una modifica all’articolo 1, comma 526, della legge di bilancio 2023, viene poi previsto un incremento a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 delle risorse destinate alla
corresponsione dell’indennità di pronto soccorso, pari a 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità. Resta fermo l’incremento a regime di 200 milioni di euro delle citate risorse dal 1° gennaio 2024 già previsto dalla citata disposizione. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 12 (Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)
L’articolo 12 definisce particolari misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2025, prevedendo innanzitutto un regime temporaneo per l’ammissione - di tale personale con determinati requisiti – ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. L’assunzione può avvenire anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente per
l’assunzione di incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenzaurgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali, con una remunerazione integrativa di 40 euro lordi, valutabile nell’ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del SSN. Si prevede inoltre la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenzaurgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento
anticipato previsti dall’ordinamento vigente, comunque entro i limiti d’età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati. Peraltro, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l’incremento dell'età anagrafica con un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di ventiquattro mesi.
In particolare, il comma 1 definisce un regime temporaneo fino al 31 dicembre 2025 per l’ammissione a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, anche se non in possesso di alcun diploma di specializzazione, del personale medico che alla data di pubblicazione del presente decreto-legge abbia maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno 3 anni di
servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno 3 anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi. Va infatti ricordato che, in generale, per l'accesso alle procedure concorsuali della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 483/1997, è necessaria la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. Il servizio prestato in base alla predetta disciplina deve essere certificato, su istanza dell’interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30
giorni dal ricevimento della domanda. Inoltre, il comma 2 definisce un regime sperimentale fino al 31 dicembre 2025, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 (Gestione delle
risorse umane) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la previsione dell'articolo 11, comma 1, del DL. 30 aprile 2019, n. 35 (L. n. 60/2019), in base al quale i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali.

Articolo 15 (Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero)
L’articolo 15 consente l’esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, di qualifiche relative a professioni sanitarie e di interesse sanitario conseguite all’estero. In attesa del raggiungimento della prevista intesa da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni per la definizione della disciplina di dettaglio, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia con riferimento alle deroghe tuttora applicate. Si demanda ad un’Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, da dottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, la definizione della relativa disciplina. Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, la norma esame prevede l’applicazione degli articoli 27 (ingresso in casi particolari) e 27-quater (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del T.U. delle norme in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto - in base alla predetta disciplina derogatoria - presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

Articolo 16 (Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario)
L’articolo 16 modifica l’articolo 583-quater c.p., introducendo una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. La legge n. 113 del 2020 ha introdotto norme specifiche volte a tutelare la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. In tale contesto l’articolo 4 della legge del 2020 è intervenuta sull’articolo 543-quater c.p, estendendo l'ambito di applicazione delle pene previste al primo comma (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime) al caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate “a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività”. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 583 c.p., per lesione grave si intende quella che comporta una malattia superiore ai quaranta giorni; mentre per lesione gravissima, si intende quella che comporta, alternativamente, una malattia insanabile, una mutilazione, la perdita di un senso, lo sfregio permanente del viso.
Le professioni sanitarie richiamate nella disposizione sono individuate agli artt. 4, 6, 7, 8 e 9, L. 11.1.2018, n. 3, mentre per le professioni socio-sanitarie occorre fare riferimento all'art. 5, L. 11.1.2018, n. 3 (cfr. art. 1, L. 14.8.2020, n. 113). Con riguardo alle lesioni non aggravate cagionate al personale sanitario, l’autore, in base al quadro normativo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in
conversione, era chiamato a rispondere a titolo di lesioni personali (art. 582 codice penale). La legge del 2020 ha introdotto, è opportuno ricordare, anche una aggravante comune (art. 61, numero 11-octies c.p.) per la quale la pena è aggravata quando il delitto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. Peraltro la novella si pone in linea con la legge 14 agosto 2020, n. 113, la quale ha introdotto una disciplina sanzionatoria aggravata per le lesioni gravi e gravissime in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (art. 583-quater comma 2 del codice penale) ed ha aggiunto nell’articolo 61 del codice penale la previsione di una nuova circostanza aggravante comune (n. 11-octies) per i delitti commessi in danno degli stessi professionisti, con violenza o minaccia, in presenza della quale, per effetto di quanto previsto dall’articolo
582 secondo comma c.p., i reati di lesioni e percosse a danno dei predetti soggetti sono sempre procedibili d’ufficio. Il decreto-legge in conversione, nel confermare le pene previste per le lesioni gravi e gravissime, prevede un inasprimento sanzionatorio con riguardo alle lesioni semplici cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, per le quali si prevede la pena della reclusione da due a cinque anni.

Articolo 19 (Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)
L’articolo 19 introduce delle modifiche ai termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cd. ravvedimento speciale. In particolare:
- viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima;
- vengono modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale.
La modifica dei termini dei versamenti rateali prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b) comporta minori entrate, per il 2023, per un importo pari a circa 3,25 milioni di euro che corrispondono, nell’ipotesi prudenziale in cui tutti i contribuenti che aderiscono al ravvedimento si avvarranno del pagamento rateale, alla quota degli interessi che nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria (articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197 del 29 dicembre 2022) è stata ascritta al periodo aprile-settembre 2023. Tali minori entrate si ascrivono alla sola annualità 2023, in quanto i residui versamenti riconducibili all’annualità 2024 non subiscono variazioni sostanziali. La proroga del termine del 31 marzo 2023 per l’accesso alla procedura non modifica gli importi relativi a maggiori incassi, minori entrate e sanzioni che sono già stati stimati dalla relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria, in considerazione del fatto che essi sono stati quantificati sulla base di proiezioni e medie annue, riferite all’anno 2023, dei valori degli atti potenzialmente regolabili che si riferiscono a violazioni non ancora contestate e che per questo possono essere solo stimate su valori
medi. Pertanto, è ragionevole presumere che al 31 ottobre 2023 l’ammontare delle violazioni oggetto della regolarizzazione speciale e la proiezione dell’ammontare del ravvedimento operoso atteso nel 2023 (a cui si rinuncia) già riportati nella RT di accompagnamento della norma originaria restino i medesimi riferimenti quantitativi non modificando le altre voci già stimate degli impatti finanziari. Non si
ascrivono effetti alle disposizioni di cui alle lettere a) e c). Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 1, valutati in 3,25 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 24.

(Comunicazione n. 47 della FNOMCeO)