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Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. Decreto-Legge 22 aprile 2023 n. 44
lun 08 mag, 2023

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22-04-2023 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)
L’art.7 dispone misure in materia di:
- rafforzamento dell’organico della sanità militare (con un incremento di personale medico, infermieristico e di tecnici di laboratorio);
- modifiche nell’organizzazione apicale del Ministero della difesa (incrementando di due unità la dotazione organica dei dirigenti generali; istituendo un nuovo ufficio centrale per la promozione e valorizzazione del patrimonio della difesa; istituendo l’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, in sostituzione del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti). In particolare, il comma 5, sempre nell’ottica di potenziare le strutture della sanità militare, autorizza il Ministero della difesa a bandire procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento, nell’anno 2023, di:
- 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti;
- 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti.
Il comma 6 stabilisce che la ripartizione dei posti complessivi tra le singole Forze armate e l’Arma dei carabinieri sarà effettuata con decreto ministeriale.
Il comma 7, allo scopo di favorire il passaggio in ruolo del personale reclutato durante il periodo dell’emergenza pandemica dispone una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati a tempo determinato in forza di specifiche disposizioni di legge elaborate nel corso del periodo pandemico e che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. La previsione non fissa alcun limite d’età per la partecipazione al concorso.

Articolo 9 (Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca)
L’articolo 9, ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con riferimento:
- all’attività di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all'Osservatorio nazionale per le
professioni sanitarie;
- alla valutazione dei progetti di ricerca.
I commi 3 e 4 recano una disciplina concernente la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell’ambito dell’Unione europea e a livello internazionale.

Articolo 14, comma 3 (Istituzione temporanea di una nuova struttura di missione del Ministero della salute)
Il comma 3 dell’articolo 14 prevede l’istituzione temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero della salute di una struttura di missione di livello dirigenziale non generale per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. Compito della struttura è quello di fornire supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e coordinamento per l’elaborazione di linee strategiche sulla salute globale. Alla nuova Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e 2 unità di personale non dirigenziale inquadrate nella III area funzionale e appartenenti ai ruoli del Ministero della salute.

Articolo 15, commi da 15 a 18 (Carriera dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria)
L’articolo 15, al comma 15, istituisce e disciplina la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, al fine esplicito di soddisfare le esigenze del Corpo anzidetto. Al comma 16 reca norme sulla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal comma 15 e sulla relativa copertura, e detta un cronoprogramma delle procedure per il reclutamento dei medici summenzionati, previa autorizzazione del Ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai vigenti limiti delle facoltà assunzionali dell’Amministrazione penitenziari. Ai commi 17 e 18 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal comma 16 e dispone in ordine alla relativa copertura.
In particolare, il suddetto comma 15, anzitutto, alla lettera a), inserisce nel d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146, il nuovo Capo II-bis, composto dagli articoli 19-bis e 19-ter e inerente alla “Carriera dei Medici del Corpo di polizia penitenziaria”.
Il predetto articolo 19-bis, rubricato “Carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria”, prevede al comma 1 che tale carriera abbia sviluppo dirigenziale e si articoli nelle seguenti qualifiche: a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) medico principale; c) medico capo; d) medico superiore; e) primo dirigente medico; f) dirigente superiore medico. Il successivo comma 2 dispone in ordine alla dotazione organica della carriera, la quale è stabilita in 102 unità complessive, così suddivise tra le diverse qualifiche:
51 medici principali; 32 medici capo; 16 primi dirigenti medici; 3 dirigenti superiori medici.
Il comma 3 prevede che il trattamento economico del personale della carriera sia eguale a quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti istituzionali e le funzioni del Corpo di polizia penitenziaria. Sono in proposito stabilite le seguenti equiparazioni:
• dirigente superiore medico = dirigente superiore di polizia penitenziaria;
• primo dirigente medico = primo dirigente di polizia penitenziaria;
• medico superiore = dirigente di polizia penitenziaria;
• medico capo = dirigente aggiunto di polizia penitenziaria;
• medico principale = commissario capo;
• medico = commissario.
Il comma 4, quanto alla disciplina della procedura di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell’aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell’attività libero professionale, rinvia a un successivo regolamento governativo, da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

Il nuovo articolo 19-ter del d.lgs. 146/2000 enumera, al comma 1, le attribuzioni dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, precisando che esse spettano indipendentemente dal diploma di specializzazione posseduto e che trattasi di funzioni amministrative di competenza dello Stato.
In particolare, stabilisce (lettere da a) a g)) che i medici del Corpo di Polizia Penitenziaria:
a) provvedono all’accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia Penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia Penitenziaria;
c) svolgono attività di medico competente ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell’Amministrazione penitenziaria e in quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 81/2008;
d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci
dell’Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
e) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medicolegale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente e le previsioni in materia di accertamenti medico-legali di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia Penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria;
g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della Polizia Penitenziaria attività didattica nel settore di competenza.
Il successivo comma 2 attribuisce al personale appartenente alla carriera le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.
Il comma 3 stabilisce che i medici del Corpo di Polizia Penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell’Amministrazione, e che con provvedimento del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite. Il comma 4 consente al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ai fini dell'espletamento delle attività di competenza dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, di stipulare convenzioni con “enti” e strutture
sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di “particolari competenze”.

Articolo 15, commi 11-14 e 25-30 (Guardia di finanza)
Nell’articolo 15 i commi da 25 a 30 introducono norme volte a potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza nonché ad accrescere il numero massimo di unità di ufficiali del Corpo stesso da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia.
In particolare, il comma 25 autorizza per l’anno 2023 l’assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023.

Articolo 21, comma 1 (Esclusione opzionale del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo della pensione)
L’articolo 21, comma 1, modifica la disciplina del termine temporale entro il quale alcuni dipendenti pubblici possono esercitare la scelta di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo pensionistico e di base di calcolo del trattamento pensionistico (duplice limite riguardante i soggetti rientranti nel sistema contributivo integrale). La novella in esame, in primo luogo, differisce il termine dal 29 luglio 2019 al 31 dicembre 2023 ed eleva da sei mesi a dodici mesi l’eventuale termine più ampio, decorrente dalla data di superamento del medesimo limite massimo. Inoltre, la novella sopprime un ulteriore termine alternativo, che scadeva alla fine del sesto
mese dalla data di assunzione. Resta fermo che l’esclusione del limite massimo in esame può essere operata solo dai dipendenti pubblici che siano privi, in un regime pensionistico obbligatorio, di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 e che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.

Articolo 21, comma 2 (Esclusione di sanzioni civili e interessi di mora per mancato versamento di contribuzioni previdenziali da parte delle pubbliche amministrazioni)
Il comma 2 dell’articolo 21 differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma transitoria oggetto di differimento concerne i contributi (ivi compresa la quota a carico del lavoratore) inerenti a rapporti di lavoro dipendente o a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o a "figure assimilate" a questi ultimi).

(Comunicazione n. 55 della FNOMCeO)