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Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Decreto-Legge 1° giugno 2023 n. 61
ven 16 giu, 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n.127 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto (all.n.1) di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 4 (Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi)
L’articolo 4 prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati
(co 1-3-6). La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza e dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC (co. 7).
Inoltre, è prevista la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego per i residenti nelle zone alluvionate (co. 4). La disposizione infine consente alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, prevedendo altresì l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile (co. 5).

Articolo 8 (Indennità una tantum per lavoratori autonomi) L’articolo 8 riconosce, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall’INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati o operano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 del presente decreto legge e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023. Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro ed è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per il 2023.
Nel dettaglio, l’indennità una tantum in oggetto (comma 1) è riconosciuta ed erogata dall’INPS in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli agenti e dei rappresentanti di commercio, dei lavoratori autonomi o professionisti (ivi compresi i titolari di attività di impresa), iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, con riferimento quindi sia alle forme gestite dall’INPS (Gestione separata e Gestioni speciali), sia a quelle gestite da enti di previdenza di diritto privato.
L’indennità una tantum è concessa ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o operano esclusivamente, o prevalentemente nel caso degli agenti e rappresentanti, in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Articolo 13, comma 1 (Consolidamento strutture sanitarie e potenziamento infrastrutturale rete di emergenza ospedaliera)
Il comma 1 dell’articolo 13 dispone l’autorizzazione di un contributo di 8 milioni per provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell’emergenza ospedaliera e territoriale nelle zone interessate dagli eventi alluvionali.
Il contributo di 8 milioni di euro previsto dal comma 1 è finalizzato a provvedere ai seguenti interventi nelle zone interessate dagli eventi alluvionali elencate all’allegato 1 del decreto in esame:
- ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie;
- riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell’emergenza ospedaliera e territoriale.

In proposito si ricorda che il PNRR ha previsto alla Missione 6 Salute l’investimento per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, sia per la digitalizzazione delle strutture sanitarie ospedaliere sede DEA (Dip. emergenza e accettazione di I e II Livello), sia per l’acquisto e messa in operatività di grandi apparecchiature sanitarie ad alto contenuto tecnologico in sostituzione di quelle
obsolete o fuori uso con oltre 5 anni di utilizzo.
L’articolo 13, comma 2 (Riconoscimento crediti formativi per attività professionali nei territori dei Comuni in emergenza alluvioni) stabilisce la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività di formazione continua in medicina a favore di tutti i professionisti sanitari che dimostrino di avere svolto la loro attività durante il periodo di emergenza alluvionale nei Comuni interessati. Pertanto, per tali professionisti, vista l’emergenza in corso in cui si trovano ad operare, la formazione ECM si intende parzialmente assolta. Il comma 2 dispone che i crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività ECM di
formazione continua in medicina si intendono maturati in ragione di 1/3 a favore di tutti i professionisti sanitari riconosciuti in base alla normativa vigente della legge n. 3/2018 in materia di riordino delle professioni sanitarie, i quali abbiano svolto in maniera documentata la loro attività professionale durante il periodo dell'emergenza nei territori dei Comuni che hanno subito l’alluvione. I crediti formativi in questione sono quelli previsti ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di formazione continua, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in relazione al sistema nazionale ECM. In base alla disciplina prevista dall’articolo 16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, successivamente al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare,
formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali.

(Comunicazione n. 74 della FNOMCeO)