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Individuazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie a favore dei medici ex condotti. Decreto 27 aprile 2023
ven 23 giu, 2023

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20-6-2023 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto con il quale il Ministro della salute individua i criteri di riparto delle risorse finanziarie a favore dei medici ex condotti che hanno optato per il trattamento economico omnicomprensivo ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n. 270 del 1987, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

In particolare, l’articolo 2 ai commi 1, 3 e 4, del decreto 27 aprile 2023 prevede che “l. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite tra i medici ex condotti interessati in proporzione agli anni di servizio di ciascuno, tenendo conto degli emolumenti a vario titolo già percepiti, anche per effetto di sentenze passate in giudicato o accordi transattivi, utilizzando la formula di cui all'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante. In ogni caso le risorse attribuite a ciascun medico ex condotto non potranno essere superiori complessivamente a euro 50.000 per l'intero quinquennio 2023-2027. Le somme corrisposte sono al lordo degli oneri contributivi,
assicurativi e fiscali”.

“3. Le aziende sanitarie succedute alle unità sanitarie locali ove i medici ex condotti prestavano servizio alla data del 1° gennaio 1988 provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della regione e sul proprio sito internet, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito avviso riservato esclusivamente a tali medici, prevedendo un termine di trenta giorni per la partecipazione dei medici interessati. La partecipazione all'avviso è condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse…”.

“4. Sulla base dei dati trasmessi e dei criteri definiti dal presente decreto, il Ministero della salute provvede, con successivi decreti, a determinare l'importo lordo spettante a ciascun medico e a trasferire alle regioni e province autonome le risorse stanziate annualmente, al fine di assicurare quanto dovuto agli interessati. Le regioni a loro volta trasferiscono le predette risorse alle aziende sanitarie che: secondo le indicazioni fornite nei decreti ministeriali di cui al presente comma, provvedono a trasferire ai medici beneficiari l'importo spettante a ciascuno, previa espressa rinuncia da parte del medico a rivendicare ulteriori pretese connesse con il rapporto intercorso con tutte le USL/AUSL o aziende ed enti del SSN e con la sua risoluzione”.

(Comunicazione n. 76 della FNOMCeO)