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Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Decreto-Legge 22 giugno 2023 n.75
lun 24 lug, 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22-6-2023 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.

Articolo 8 (Disposizioni in materia Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro tumori)
L’articolo 8 del decreto-legge in esame dispone alcune modifiche al comma 9-ter, articolo 4, del D.L. n. 198 del 2022 (cd. Proroga dei termini legislativi, L. n. 14/2023), come segue: - viene inserita la previa intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute per l’individuazione dei criteri e delle modalità per il riparto tra le regioni e le province autonome, inbase alle specifiche esigenze regionali, delle risorse per il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali (comma 1, lett. a))
;
In proposito si ricorda che l’articolo 4 (comma 9-bis) del richiamato D.L. n. 198 del 2022 in tema di risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale ha previsto l’istituzione, per gli anni 2023-2024, di un Fondo per l’implementazione del piano Piano oncologico Nazionale 2023-2027, stabilendone i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali.
Inoltre comma 9-ter ha previsto l’individuazione con decreto del Ministro della salute - da adottare entro 120 giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2023) - dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni e Province autonome del predetto Fondo da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche
regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata con l'ospedale ed i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.
Il DL 198 del 2022 in tema di risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale ha previsto l’istituzione, per gli anni 2023-2024, di un Fondo per l’implementazione del piano Piano oncologico Nazionale 2023-2027, stabilendone i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali.
Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e denominato Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 – PON, presenta una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 ed è destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico. Tali strategie ed azioni sono definite dal Piano oncologico Nazionale 2023-2027 redatto dal Ministero della salute concordemente con il Piano oncologico europeo 2021 (Europe’s Beating Cancer Plan). Inoltre il comma 9-ter ha previsto l’individuazione con decreto del Ministro della salute - da adottare entro 120 giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2023) - dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni e Province autonome del predetto Fondo da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata con l'ospedale ed i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.
In particolare, come si evince dall’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2019 relativo al documento di “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica”, alle regioni è stato affidato il compito di recepire le indicazioni del DM 70/2015, il regolamento riguardante gli standard dell’assistenza ospedaliera (ora superato dal DM 77 del 23 maggio2022 che ha dettato più in generale la definizione di modelli e standard per lo  sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN) con il quale sono state prescritte le regole per la costituzione delle reti clinico-assistenziali, tra le quali quella oncologica assume un peso rilevante, e le modalità organizzativo-funzionalipiù efficienti per la gestione delle patologie oncologiche ed ematologiche  Tra gli interventi di rilievo si segnalano:
-la legge 22 marzo 2019, n. 29, che ha previsto l’istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, a titolarità del Ministero della salute ed in collegamento con i sistemi di sorveglianza regionali identificati dal DPCM 3 marzo 2017 sui sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie.
-il finanziamento di appositi programmi di screening oncologico, specialmente rivolti alle fasce di età considerate a maggior rischio, previsti nei livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017), nell’ambito del livello prevenzione collettiva e sanità pubblica – area “Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale. Si evidenzia il finanziamento, attuato dal DM Salute 8 novembre 2021 che ne ha individuato le strutture destinatarie, per il potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP) ai fini della realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti della spesa autorizzata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, previsto dai commi da 10- sexies a 10-octies del DL. n. 73/2021 cd. Sostegni bis (L. n. 106/2021);
- il supporto psicologico per la riabilitazione del soggetto oncologico (anche detta psico-oncologia), in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 6-bis, del citato DL. 73/2021 Sostegni-bis nell’ambito del fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2021 stanziati nello stato di previsione del Ministero della salute per la promozione del benessere delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, oltre che per bambini e adolescenti in età scolare.

Articolo 29 (Misure di contrasto alla peste suina africana)
L’articolo 29 - novellando l’articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 - prevede un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l’attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana
.

(Comunicazione n. 89 della FNOMCeO)