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Notizie - Notizie dalla FNOMCeO

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Legge 31 luglio 2023 n.100 - Conversione in Legge con modificazioni del Decreto-Legge 1° giugno 2023 n.61
gio 03 ago, 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 31-7-2023 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 4, commi 1, 1-bis e da 2 a 7 (Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi)
L’articolo 4, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio la sede legale o la sede operativa, o che esercitavano la propria attività nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati (commi 1-3, 6). Per i medesimi comuni sono prorogati di sei mesi i termini in materia di realizzazione delle opere pubbliche o di forniture per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 3-bis). La disposizione ha portata generale, con le eccezioni, stabilite in origine dal decreto, dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza e dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC (comma 7).
Durante l’esame presso la Camera dei deputati, pur lasciando inalterata la formulazione generale della disposizione, sono state introdotte alcune specificazioni, in primo luogo volte ad escludere dalla sospensione (nuovo comma 1-bis):
- i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;
- i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea
;
- i termini relativi a bandi aperti dalla regione Emilia-Romagna dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti beneficiari della disposizione in esame al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;
- i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
La disposizione infine consente alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratticollettivi nazionali di lavoro vigenti, prevedendo altresì l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per ilpersonale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere  la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile (comma 5).

Articolo 6 (Disposizioni in materia di Università e alta formazione)
L’articolo 6 prevede, al comma 1, la possibilità per le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, di svolgere attivitàdidattiche ed esami (di profitto e di laurea) - per gli anni accademici 2021/2022 e  2022/2023 - con modalità a distanza. Il comma 2 del medesimo art. 6 prevede che sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo, gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM che soddisfano determinati requisiti relativi, inparticolare, alla residenza o al domicilio. Il comma 3 istituisce un Fondo di 10 milioni di euro, per il 2023, per gli studenti universitari che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca.

Articolo 7-bis (Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato)
L’articolo 7-bis introduce una deroga che consente il rinnovo o la proroga dei contratti di lavoro dipendente a termine (ivi compresi quelli a scopo di somministrazione di lavoro) anche in assenza delle causali che costituiscono (in base alla normativa generale) condizione per rinnovi o proroghe che determinino una durata complessiva del rapporto di lavoro superiore a dodici mesi; la deroga è ammessa per proroghe o rinnovi concordati entro il 31 agosto 2023 e relativamente ad un periodo massimo di novanta giorni e può concernere esclusivamente i lavoratori impiegati presso le imprese che
abbiano sede legale o operativa in uno dei territori di cui all’allegato 1 del presente decreto e che siano impossibilitati a prestare la propria attivitàlavorativa. Resta fermo che la durata complessiva del rapporto di lavoro non  può superare i ventiquattro mesi.

Articolo 8 (Indennità una tantum per lavoratori autonomi)
L’articolo 8 riconosce, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall’INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 1° maggio2023, risiedono, sono domiciliati o operano, esclusivamente o prevalentemente,  in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 del presente decreto legge e cheabbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi  a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023. Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni ecomunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro ed è riconosciuta  nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per il 2023.
Nel dettaglio, l’indennità una tantum in oggetto (comma 1) è riconosciuta ed erogata dall’INPS in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli agenti e dei rappresentanti di commercio, dei lavoratori autonomi o professionisti (ivi compresi i titolari di attività di impresa), iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, con riferimento quindi sia alle forme gestite dall’INPS (Gestione separata e Gestioni speciali), sia a quelle gestite da enti di previdenza di diritto privato.
L’indennità una tantum è concessa ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o operano esclusivamente, o prevalentemente nel caso degli agenti e rappresentanti, in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Articolo 13, comma 1 (Consolidamento strutture sanitarie e potenziamento infrastrutturale rete di emergenza ospedaliera)
Il comma 1 dell’articolo 13 dispone l’autorizzazione di un contributo di 8 milioni per provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell’emergenza ospedaliera e territoriale nelle zoneinteressate dagli eventi alluvionali.
 Il contributo di 8 milioni di euro previsto dal comma 1 è finalizzato a provvedere ai seguenti interventi nelle zone interessate dagli eventi alluvionali elencate all’allegato 1 del decreto in esame:
- ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie;
- riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell’emergenza ospedaliera e territoriale
.
In proposito si ricorda che il PNRR ha previsto alla Missione 6 Salute l’investimento per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, sia per la digitalizzazione delle strutture sanitarie ospedaliere sede DEA (Dip. emergenza e accettazione di I e II Livello), sia per l’acquisto e messa in operatività di grandi apparecchiature sanitarie ad alto contenuto tecnologico in sostituzione di quelle
obsolete o fuori uso con oltre 5 anni di utilizzo.

Articolo 13, comma 2 (Riconoscimento crediti formativi per attività professionali nei territori dei Comuni in emergenza alluvioni)
Il comma 2 stabilisce la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con attività di formazione continua in medicina a favore di tutti i professionisti sanitari che dimostrino di avere svolto la loro attività durante il periodo di emergenza alluvionale nei Comuni interessati. Pertanto, per tali professionisti, vista l’emergenza in corso in cui si trovano ad operare, la formazione ECM si intende parzialmente assolta. Ilcomma 2 dispone che i crediti formativi del triennio 2023-2025 da acquisire con  attività ECM di formazione continua in medicina si intendono maturati in ragione di 1/3 a favore di tutti i professionisti sanitari riconosciuti in base alla normativa vigente della legge n. 3/2018 in materia di riordino delle professionisanitarie, i quali abbiano svolto in maniera documentata la loro attività  professionale durante il periodo dell'emergenza nei territori dei Comuni che hanno subito l’alluvione. I crediti formativi in questione sono quelli previsti aisensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di formazione continua, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione al sistema nazionale ECM. In base alla disciplina prevista dall’articolo 16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, successivamente al corso di diploma, laurea,specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina  generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali.

(Comunicazione n. 99 della FNOMCeO)