Home Page » Archivi » Notizie » Notizie dalla FNOMCeO

Notizie - Notizie dalla FNOMCeO

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria. Decreto 4 agosto 2023 n. 109
ven 08 set, 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-8-2023 è stato pubblicato il decreto 4 agosto 2023, n. 109, con cui il Ministro della Giustizia ha adottato il Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Si indicano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.
Art. 1 (Definizioni)

“1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «albo»: l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale; … d) «consulente»: colui che è iscritto nell'albo;…”.

Art. 2 (Oggetto)
1. Il presente decreto detta disposizioni in materia dell'albo e dell'elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento neltempo, i contenuti dell'elenco, le modalità informatiche di tenuta dell'albo e  dell'elenco, nonché disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria…”.

Art. 3 (Contenuto dell'albo)
2. Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:
a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
b) il titolo di studio conseguito;
c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati…
”.

Art. 4 (Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici)
“1. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario deltribunale
.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante.
4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento postuniversitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelliprevisti al comma 5, lettere a) e b)...”.

Art. 5 (Domande di iscrizione)
1. Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:
a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;
b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
e) il curriculum scientifico;
f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;
g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamentoprofessionale di appartenenza;
 l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;…”.


Art. 7 (Sospensione e cancellazione volontaria)
1. Il consulente può chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. E’ possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio.
2. Il consulente può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola...
”.

Art. 8 (Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell'elenco nazionale)
1. Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica.
2. L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulentiiscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all'albo, i  provvedimenti di conferimento dell'incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca…
”.

Art. 10 (Disposizioni transitorie)
1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutivacontenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i  titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4…”.

(Comunicazione n. 106 della FNOMCeO)