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Disposizioni urgenti in materia di: processo penale, processo civile, contrasto agli incendi boschivi, recupero dalle tossicodipendenze, salute e cultura, personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Decreto-Legge 105 del 10.08.2023
lun 11 set, 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 10-8-2023 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.

Articolo 9 (Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)
Il comma 1 dell’articolo 9 reca l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al SARS-COV-2 e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi al medesimo virus. Viene inoltre esplicitamente soppressa la disciplina sanzionatoria concernente la violazione degli obblighi in materia di autosorveglianza.
Il successivo comma 2 rivede la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus suddetto, prevedendo che la comunicazione dei relativi dati da parte delle regioni e delle province autonome avvenga non più con cadenza quotidiana, come già stabilito a livello  legislativo, bensì secondo periodicità da individuarsi con provvedimento del Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria. Viene specificato che il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti,verifica l'andamento della situazione epidemiologica
. Resta fermo il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2. L’abolizione degli obblighi succitati in materia di isolamento e di autosorveglianza, disposta dal comma 1, lettera a) dell’articolo in esame, è da porre in relazione al mutato quadro epidemiologico e all’evoluzione del quadro clinico dei casi di COVID-19. Si ricorda che la misura dell’isolamento - prevista dall’articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e succ. mod., articolo abrogato dalla disposizione in esame - comportava il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura allo scopo destinata. La violazione di tale divieto costituiva un reato, sanzionato con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. La definizione delle modalità attuative dell’isolamento era demandata a circolari del Ministero della salute. Il regime dell’autosorveglianza, previsto invece dal comma 2 dell’abrogato articolo 10-ter del D.L. 52/2021, comportava l'obbligo di indossare, in determinati contesti, dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. La violazione di tale obbligo costituiva un illecito ammnistrativo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000: tale trattamento era comminato dall’art. 13, comma 1, del D.L. 52/2021, comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame nel senso di sopprimere la previsione della predetta sanzione amministrativa.
Il comma 2 dell’articolo in disamina reca modifiche alla disciplina relativa alla raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SarS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica, di cui all’articolo 13 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24. In particolare, è rivista la parte di disciplina concernente il monitoraggio della situazione epidemiologica, “tenuto conto delle mutate condizioni epidemiologiche”, attraverso modifiche testuali al comma 7 del citato articolo 13 del D.L. 24/2022. Il comma in questione, nel testo previgente,stabiliva che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche produttive e sociali, dovevano essere monitorati con cadenza giornaliera, da parte delle regioni e delle province autonome, l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale  andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Ai medesimi fini, sempre con cadenza quotidiana, le regioni e le province autonome dovevano comunicare al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità - secondo criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute – i dati raccolti in esito al monitoraggio.
In virtù delle modifiche introdotte dal comma in esame, fermo restando il monitoraggio quotidiano, le comunicazioni dei dati da parte delle regioni e  delle province autonome devono avvenire non più con cadenza quotidiana,bensì secondo una periodicità da stabilirsi con provvedimento del Ministero  della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria. Nel testo novellato si specifica, inoltre, che il Ministero della salute, “anche” sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica.

(Comunicazione n. 111 della FNOMCeO)