Sulla Gazzetta Ufficiale n.235 del 9-10-2025 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
L’articolo 1 definisce l’obesità, in quanto correlata ad altre patologie di interesse sociale, come una malattia progressiva e recidivante. L’articolo 2 pone un richiamo relativo all’erogazione, ai soggetti affetti da obesità, delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), attualmente definiti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (si ricorda che tali prestazioni sono garantite dal Servizio sanitario nazionale, in modo gratuito o con partecipazione della spesa a carico dell’assistito).
I commi 1 e 2 dell’articolo 3 prevedono il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell’obesità e disciplina la relativa destinazione.
Lo stanziamento è pari a 700.000 euro per l’anno 2025, a 800.000 euro per l’anno 2026 e a 1,2 milioni annui a decorrere dall’anno 2027. Il riparto delle risorse tra le regioni è demandato a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le iniziative oggetto del finanziamento sono individuate dalle lettere da a) a i) del comma 2.
In particolare, le iniziative concernono:
a) la prevenzione dello stato di sovrappeso e dell’obesità, in particolare infantile, e delle relative complicanze nonché il miglioramento della cura delle persone con obesità;
b) il sostegno e la promozione dell’allattamento al seno – quale fattore necessario per la prevenzione dell’obesità infantile –, con particolare riferimento alla promozione della relativa continuità almeno fino al sesto mese di età, in conformità alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido;
c) la responsabilizzazione dei genitori, con riferimento alla scelta di un’alimentazione equi-librata per i propri figli e all’importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali;
d) l’agevolazione dell’inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;
e) la promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado;
f) la promozione, nel rispetto dell’autonomia delle suddette istituzioni scolastiche, di iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive e per la maturazione della consapevolezza dell’importanza di un corretto stile di vita;
g) la diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i mass media e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;
h) l’educazione sulla corretta profilassi dell’obesità e dello stato di sovrappeso;
i) la promozione della più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l’assistenza alle persone con obesità, al fine di favorire l’accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all’obesità.
Il successivo comma 3 introduce uno stanziamento permanente, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, per la promozione della formazione e dell’aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell’obesità. Si demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, la definizione delle misure attuative del suddetto stanziamento (misure che devono in ogni caso assicurare il rispetto del limite di risorse costituito dallo stanziamento medesimo).
L’articolo 4 dispone l’istituzione, presso il Ministero della salute, dell’Osservatorio per lo studio dell’obesità (OSO), demandando a un decreto del Ministro della salute la definizione della composizione del nuovo organo. In merito, il decreto ministeriale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, deve prevedere la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell’alimentazione.
L’OSO contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui al precedente articolo 3, verifica l’attuazione degli obiettivi e delle azioni, previsti nel programma stesso, da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall’OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesità.
L’articolo 5 introduce uno stanziamento permanente, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, per l’individuazione, la promozione e il coordinamento di azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e intese a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell’attività fisica e la lotta contro la sedentarietà. Tali iniziative sono attuate anche mediante i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità.
Il comma 1 dell’articolo 6 provvede alla copertura finanziaria dei summenzionati stanzia-menti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 3 e di cui all’articolo 5, pari, complessivamente, a 1,2 milioni di euro per l’anno 2025, a 1,3 milioni per l’anno 2026 e a 1,7 milioni annui a decorrere dall’anno 2027; al fine della copertura, si utilizza l’intera dotazione del Fondo istituito per il finanziamento di futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell’obesità.
Il successivo comma 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica (con riferimento ai profili diversi dagli stanziamenti suddetti).
(Comunicazione n. 96 della FNOMCeO)