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Misure urgenti in materia economica. Legge 18 dicembre 2025 n.191 - Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 ottobre 2025 n.156
lun 12 gen, 2026

Sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 19-12-2025 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto (all.n.1) di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 2, commi 3 e 4 (Incremento delle risorse per il finanziamento delle borse di studio degli specializzandi veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi)
L’articolo 2, comma 3, incrementa di 2.026.830 euro annui, a decorrere dal 2025, le risorse previste per il finanziamento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Inoltre, dispone che, conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato del medesimo importo annuo a decorrere dal 2025.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 339, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) ha aggiunto i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 8 della legge n. 401 del 2018.
La norma, in particolare, ha disposto che, a decorrere dall’anno accademico 2024-2025, agli specializzandi odontoiatri, sia corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui, su base mensile, da parte delle stesse università presso cui operano le scuole di specializzazione
. Alla ripartizione e all’assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti interessati per l’anno accademico di riferimento si provvede con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 1-bis).
Si ricorda che il citato articolo 8, comma 1, della legge n. 401 del 2000 dispone che il numero di laureati appartenenti tra gli altri alla categoria sanitaria degli odontoiatri iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste.

Articolo 3, comma 4-bis (Contributo a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica)
Il comma 4-bis autorizza la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore della Fondazione Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO); la concessione del contributo è subordinata al parere favorevole della regione Lombardia e le relative risorse sono reperite a valere su quelle assegnate alla medesima regione nell’ambito dei finanziamenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Articolo 3, comma 4-ter (Possibilità di impiego di risorse finanziarie per il personale del Servizio sanitario nazionale)
Il comma 4-ter consente, a decorrere dall’anno 2026, a determinate condizioni e nel rispetto di un determinato limite, alle regioni a statuto ordinario la destinazione di risorse finanziarie aggiuntive per l’assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato, da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, di personale sanitario o per l’incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario (non dirigenziale) del comparto contrattuale della Sanità. Tali possibilità sono subordinate alle seguenti condizioni, le quali devono essere state rispettate, da parte della regione, in ciascuno degli ultimi tre anni precedenti: il conseguimento di un saldo positivo di parte corrente di lettera A2, desunto dal prospetto (di verifica degli equilibri) del rendiconto della gestione formalmente approvato; il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario; l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza. Le possibilità medesime sono ammesse per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni.

Articolo 3-quater (Trasferimento al patrimonio dello Stato dell’ex Ospedale Forlanini e al patrimonio della Regione Lazio del Policlinico Umberto I di Roma)
L’articolo 3-quater dispone un doppio trasferimento di proprietà prevedendo l’assegnazione di una porzione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato Policlinico Umberto I dallo Stato alla Regione Lazio, con vincolo di
destinazione a servizio ospedaliero pubblico, mentre l’ex Ospedale Carlo Forlanini viene trasferito dalla medesima Regione allo Stato.
I trasferimenti decorrono dall’entrata in vigore della legge di conversione e sono attuati dall’Agenzia del Demanio e dalla Regione Lazio. In caso di cessione degli immobili, l’eventuale maggior valore rispetto a quello di assunzione confluisce interamente al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato se il compratore è una PA inclusa nell’elenco ISTAT; invece, è ripartito per il 30% al Fondo e il 70% a investimenti sanitari, se il compratore non è una PA ISTAT.
Gli oneri di custodia e vigilanza dell’ex Forlanini restano a carico della Regione Lazio fino ai lavori di riqualificazione o alla cessione, comunque non oltre il 31 dicembre 2030, con oneri a carico dell’Agenzia del demanio, oltre tale data.
Viene inoltre modificato l’allegato V della Legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024) concernente il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, con riferimento alla voce “Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell’emergenza del servizio sanitario del Lazio” prevedendo una diversa destinazione delle risorse ivi previste: dalla medicina d’emergenza-urgenza ad altri interventi in ambito sanitario e sociosanitario residenziale nell’ambito della Regione Lazio. Si dispone inoltre che i fondi predetti siano assegnati al Ministero della salute (anziché al MEF).

Viene infine istituto nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2025 e di 55 milioni di euro per l’anno 2026, da destinare alla finalità sopra indicata individuando la relativa copertura finanziaria.

Articolo 6 (Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa)
L’articolo 6 detta disposizioni relative alla riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa, assegnando all’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ESACRI) la somma di 21.522.800 euro, utile a garantire la conclusione della liquidazione di tale Ente (comma 1). Prevede, inoltre, il trasferimento dei residui attivi e passivi non ancora riscossi o pagati ai nuovi Comitati locali e provinciali della Croce Rossa che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato dal 1° gennaio 2014 (comma 2). Infine, dispone l’estinzione a titolo definitivo dei crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana (comma 3).

(Comunicazione n. 4 della FNOMCeO)