Facendo seguito alla comunicazione n. 108/2025 e ad integrazione della stessa si riporta la seguente disposizione così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 37 (Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile)
L’articolo 37, introdotto nel corso dell’esame del Senato, dispone in ordine alla redazione e trasmissione in modalità digitale degli atti di morte di competenza dell’ufficiale di stato civile.
A tal fine viene modificato in più punti il DPR 396/2000 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.
Il comma 1, lett. a), modifica l’articolo 72, commi 1 e 3, del DPR 396/2000, prevedendo che la dichiarazione di morte possa essere redatta in anche in formato digitale e inviata all’ufficiale dello stato civile mediante PEC e che l’avviso di decesso sia inviato telematicamente se redatto in formato digitale.
Il comma 1, lett. b), inserisce un nuovo comma 2-bis all’articolo 73 del DPR 396/2000, che prevede che l'ufficiale dello stato civile rediga l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, e lo inserisca nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Il comma 1, lett. c), che modifica l’articolo 74 del DPR 396/2000 (sostituendo i commi 2 e 3 ed inserendo i nuovi commi 3-bis e 3-ter, interviene sulla disciplina dell’autorizzazione da parte dell’ufficiale civile alla inumazione, tumulazione e cremazione di un cadavere prevedendo quanto segue:
- l'autorizzazione può essere accordata anche sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico e ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio, oltre che in carta semplice, mediante posta elettronica certificata per via telematica;
- le autorizzazioni non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato, in tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
In altri termini, viene innovata la disciplina relativa all’accertamento della morte, prevedendo: in primis, che questo possa essere compiuto oltre che “per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario”, anche dal “medico curante”; in secondo luogo, che non debba risultare più da un “certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta”, bensì, a contrario, deve formarsi una documentazione nella quale siano “esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato”, venendo esplicitato che, se non risultino esclusi tali “indizi o sospetti”, le autorizzazioni de quibus “sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria”.
Inoltre, l’art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77, prevede che “1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:
a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.
(Comunicazione n. 7 della FNOMCeO)