Sulla Gazzetta Ufficiale n.35 del 12-2-2026 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto (all.n.1) di cui si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 2 (Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
L’articolo 2 modifica l’articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007 relativo alla formazione dell’odontoiatra. Tale modifica deriva dallo studio sugli odontoiatri, che ha condotto all’individuazione dei progressi scientifici e tecnici generalmente riconosciuti nei programmi di formazione negli Stati membri dell’UE e negli Stati EFTA (Associazione europea di libero scambio), di cui non si tiene conto o non si tiene sufficientemente conto negli attuali requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE. In particolare, l’articolo in commento sostituisce il comma 3 del citato articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007, aggiungendo nel programma di formazione dell’odontoiatra l’acquisizione di un’adeguata conoscenza dell’odontoiatria digitale e della comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica. Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 206 del 2007 la formazione dell’odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS (Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti) equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Tali studi sono svolti presso un’università o sotto il controllo di un’università. Le attività professionali dell’odontoiatra sono stabilite dalla legge n. 409 del 1985.
(Comunicazione n. 27 della FNOMCeO)