Sulla gazzetta ufficiale n. 138 del 17-6-2025 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 1 (Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi)
L’articolo 1 introduce delle modifiche volte a circoscrivere l’obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini IRPEF, IRES ed IRAP) ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, non si prescrive il medesimo obbligo alle spese sostenute all’estero. Si ricomprendono tra i redditi di capitale gli interessi ed altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di attività professionali, nonché tra i redditi diversi le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale. Si stabilisce che le operazioni straordinarie concernenti l’esercizio associato di attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono fattispecie rilevante in termini di abuso del diritto.
In primo luogo, la lettera a), modificando l’articolo 17, comma 1, lettera g-ter), del TUIR, sopprime, nell’ambito del regime della tassazione separata il riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo.
In secondo luogo, la lettera c), n. 2), introducendo un nuovo comma 3-ter all’articolo 54 in materia di redditi da lavoro autonomo, qualifica come redditi diversi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale, incluse quelle in società tra professionisti ed in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis del TUIR. Si ricorda che l’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 192 del 2024, sancisce il principio di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie concernenti le fattispecie di esercizio associato delle attività professionali.
Articolo 13 (Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)
L’articolo 13 posticipa dal 30 giugno al 21 luglio 2025 il termine di effettuazione dei versamenti inerenti alle dichiarazioni dei redditi (IRFEF e IRES), dell’IRAP e dell’IVA da parte dei contribuenti soggetti agli ISA e di altri soggetti (in particolare, coloro che adottano il regime forfetario). In altri termini il comma 1 differisce al 21 luglio 2025 il termine entro cui possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, nonché a quelle in materia di IRAP e IVA, da parte degli esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti, in via ordinaria, ai predetti versamenti entro il 30 giugno 2025. Conseguentemente, per tali contribuenti si prevede che, per l’anno 2025, il termine di 30 giorni, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, entro cui poter effettuare i suddetti versamenti, IRPEF, IRES ed IRAP, con applicazione della maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,40 per cento, decorre dal giorno successivo al 21 luglio 2025. La stessa possibilità è riconosciuta anche per i versamenti dovuti con riguardo all’IVA.
(Comunicazione n. 56 della FNOMCeO)