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Autonomia differenziata - Schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, aventi ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
lun 02 mar, 2026

Autonomia differenziata - Schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, aventi ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa.


Si segnala per opportuna conoscenza che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato gli schemi di intesa preliminare con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. I provvedimenti in titolo attuano la legge 26 giugno 2024, n. 86. Ai fini dell’allocazione delle funzioni è stata adottata una metodologia basata sul modello europeo di valutazione della sussidiarietà, che assicura un’istruttoria rigorosa sulla rispondenza delle richieste alle specificità regionali. Le intese distinguono tra materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e materie "non-LEP". Tra gli altri contenuti qualificanti degli schemi figura la salute, con la possibilità di riallocare risorse derivanti da efficientamenti della spesa su altri ambiti sanitari regionali, fermo restando l'obbligo di garantire l'erogazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza) e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario. Le intese hanno una durata di dieci anni, con verifica annuale del monitoraggio degli adempimenti e degli oneri finanziari. Si ricorda a tal proposito che nella comunicazione n. 79 del 2024 questa Federazione evidenziava l’impatto della legge 26 giugno 2024, n. 86, (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) sulle professioni, materia oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. L’articolo 117, terzo comma, della Carta costituzionale, infatti, nell’indicare le materie sottoposte a competenza legislativa concorrente, cita le “professioni”, senza ulteriori specificazioni. Si ricorda inoltre che la riforma del Titolo V ha introdotto un’importante novità, qualificando per la prima volta la materia delle professioni come materia di legislazione concorrente ai sensi del nuovo articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A partire dall’entrata in vigore della riforma, quindi, le Regioni hanno beneficiato di un’attribuzione costituzionale espressa della competenza ad intervenire nella materia delle attività professionali con una ampiezza che – almeno formalmente – appare “fissa”, nel senso che corrisponde alla possibilità, prevista per tutte le materie di legislazione concorrente, di intervenire dettando disposizioni a livello regionale, salvo il rispetto dei principi fondamentali, la cui fissazione è riservata alla legislazione dello Stato.

Si rileva, in particolare, che l’art. 7 (Disciplina di professioni di rilievo regionale) di ciascuno schema di intesa preliminare, ai commi 1 e 2, prevede che in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, sono attribuite alle Regioni (Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) funzioni normative e amministrative volte a disciplinare professioni di rilievo regionale. 2. Sono escluse dall’attribuzione di cui al comma 1 le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, le professioni sanitarie e relative attività tipiche.

Di fatto il suddetto art. 7 esclude la devoluzione delle professioni sanitarie nel processo di autonomia differenziata.

Si esprime, pertanto, soddisfazione per il fatto che sia stata recepita la posizione consolidata di questa Federazione sulla materia (mozioni Consiglio Nazionale del 12 luglio 2024 e del 20 febbraio 2026), in linea con la giurisprudenza costituzionale (Sent. 353 del 2003; Sent. n. 319 del 2005; Sent. n. 355 del 2005; Sent. n. 424 del 2005; Sent. n. 405 del 2005).

Ciò detto, la FNOMCeO seguirà con particolare attenzione l’iter degli schemi di intesa preliminare, i quali saranno trasmessi alla Conferenza unificata per il parere e, successivamente, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’esame da parte degli organi parlamentari competenti.

(Comunicazione n. 28 della FNOMCeO)