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Notizie - La Commissione Albo Odontoiatri informa

ESTETICA ED ODONTOIATRIA
gio 29 mar, 2018

Una nota dell' AIFA, interpretando quanto comunicato dal Consiglio Superiore di Sanità in data 15 luglio 2014 sull'uso di farmaci con finalità estetiche da parte di laureati in odontoiatria rifacendosi a quanto precisato nella legge 409 del luglio 1985 all'Art. 2, chiarisce che:

- l'Odontoiatra può effettuare "terapie con finalità estetica, solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n.409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica "correlata," e non esclusiva, all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo, e comunque limitatamente alla zona labiale”.   

 

“Le terapie attuate –continua la nota di AIFA- non potranno, tuttavia, essere eseguite con l'impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell'art.2 della legge 409/85". 

“Al riguardo –conclude la nota- si rappresenta che le indicazioni terapeutiche dei prodotti a base di tossina botulinica a uso estetico (Azzalure, Bocouture e Vistabex) sono invece limitate "al terzo superiore del volto” e per tanto non utilizzabili da odontoiatri.