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Notizie - Notizie dalla FNOMCeO

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Legge 3 luglio 2023 n.87. Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 maggio 2023 n.51
ven 07 lug, 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 5-7-2023 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 3, commi 1 e 2 (Disposizioni riguardanti il sistema sanitario regionale Calabria)
I commi 1 e 2, dell’articolo 3, prevedono l’estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall’AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio. Si prevede inoltre che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (11 maggio 2023).
In particolare, il comma 1 dell’articolo 3 dispone una novella all'articolo 2, comma 1, del D.L. 169/2022 prevedendo l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 del periodo massimo disposto dalla normativa vigente per l’applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria la cui scadenza era stata fissata inizialmente all’11 novembre 2022.

La delimitazione del periodo di applicabilità della normativa rimane comunque necessaria, considerata la straordinarietà dell’intervento a sostegno del SSR Calabria. Si ricorda, al riguardo, che il richiamato articolo 2, comma 1, del DL. 169/2022, novellando l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (L. n. 181/2020) ha stabilito l’estensione da 24 a 30 mesi della durata del
periodo massimo ivi previsto – tra le disposizioni transitorie del decreto - per l’applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, originariamente previsto fino al raggiungimento degli obiettivi e, più puntualmente, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 150 (vale a dire 11 novembre 2020).
Inoltre, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1 comma 4 del D.L. n.150/2020 che autorizza il Commissario ad acta nominato per la gestione commissariale del SSR Calabria ad avvalersi dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (AgeNaS), si prevede che gli effetti delle disposizioni di proroga operino limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 maggio 2023).
Il comma 2 prevede, inoltre, che i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del sopra citato DL 150/2020, decadono ove non confermati con le procedure di cui il medesimo articolo 2, entro 60 giorni della data entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3, comma 5-bis (Partecipazione degli specializzandi ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario)
Il comma in titolo è volto a modificare la disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici e ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario ai fini della successiva collocazione, all'esito positivo delle medesime procedure, in una graduatoria separata. La modifica concerne l’ampliamento dell’ambito dei soggetti interessati, in relazione all’anno del corso di formazione specialistica a cui i medesimi siano iscritti.
In particolare, attraverso una modifica testuale apportata all’articolo 1, comma 547, della legge di bilancio 2019, si stabilisce che la disciplina suddetta si applica agli specializzandi a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica (anziché a partire dal terzo anno, come attualmente previsto dal testo vigente del succitato comma 547).
Si ricorda, altresì, che gli specializzandi risultati idonei e collocati in graduatoria separata possono essere assunti a tempo indeterminato subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione edall'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando. Inoltre, quanti sono collocati nella graduatoria separata possono essere assunti a tempo determinato e con orario a tempo parziale, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché delle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, prima del conseguimento della specializzazione. Tale disciplina in materia di assunzioni di professionisti sanitari in formazione specialistica, in origine di carattere transitorio, è divenuta a regime a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 del decretolegge 30 marzo 2023, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56).
Si ricorda, infine, che la platea di specializzandi delineata dal suddetto comma 547 della legge di bilancio 2019, nel testo attualmente vigente, comprende tra gli altri i medici e gli odontoiatri.

Articolo 3, comma 5-ter (Limiti massimi di assistiti per i medici di medicina generale)
Il comma 5-ter dell’articolo 3 modificando l’articolo 36-bis del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, proroga fino al 31 dicembre 2026 la facoltà (attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023) delle singole regioni o province autonome di elevare, portandolo fino a 1.000 (invece che fino a 850) il numero massimo di assistiti in carico presso i medici di medicina generale aventi anche, nell'ambito del ruolo unico dell'assistenza primaria, un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali.

Articolo 3, comma 6 (Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all’inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19)
L’articolo 3, comma 6, proroga dal 30 giugno 2023 al 1° ottobre 2023 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti.
La sospensione in esame decorre dal 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 7 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 - comma oggetto della novella di cui al presente comma 6.
Si ricorda che l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 è stato stabilito per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni nonché, a prescindere dall'età del soggetto, per specifiche categorie di lavoratori e per gli studenti
dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie; come accennato, l’obbligo ha trovato applicazione in vari periodi temporali (poi conclusi) a seconda dell’ambito soggettivo degli interessati.
Si rileva altresì che le sentenze nn. 14 e 15 del 1° dicembre 2022-9 febbraio 2023 della Corte costituzionale hanno dichiarato infondate (o, per alcuni aspetti, inammissibili) le questioni di legittimità costituzionale oggetto delle relative decisioni e concernenti alcuni dei profili della disciplina in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. La sentenza n. 16 del 1° dicembre 2022-9 febbraio 2023 della medesima Corte ha invece dichiaratoinammissibile per un motivo di natura procedurale un’ulteriore questione,  relativa ad un altro profilo della suddetta disciplina.

Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto è irrogata dal Ministero della Salute tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla
ricezione, entro il quale può essere comunicata all’azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari dànno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione. L’azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa all'insussistenza
dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi o viceversa alla mancanza di tali presupposti.

Articolo 3-bis (Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici)
L’articolo in epigrafe prevede, al comma 1, la possibilità di apportare modifiche transitorie alla vigente disciplina concernente il controllo dellaspesa per dispostivi  medici, in attesa della programmata definizione di una nuova disciplina della materia, da adottare entro la fine del 2026, checonsideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di Health technology assessment (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie). Per l’adozione delle anzidette modifiche è prevista un’apposita, peculiare procedura.
Al comma 2, in riferimento al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, si proroga al 31 luglio 2023 il termine per il versamento della quota ridotta di contributo da parte dalle aziende fornitrici che non abbiano attivato un contenzioso o intendano rinunciarvi.

In particolare, il comma 2 dell’articolo in commento apporta una modifica testuale all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. Il succitato articolo 8 del d.l. 34/2023, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018 (comma 1), e ha disposto sul relativo riparto e sull’utilizzo delle quote dallo stesso derivanti (comma 2). Ha previsto, inoltre, che le aziende fornitrici di dispositivi medici, qualora non abbiano attivato un contenzioso o intendano rinunciare allo stesso, possano versare a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al ripiano (comma 3).

Articolo 3-ter (Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)
L’articolo 3-ter dispone norme per la disciplina relativa all’assunzione a tempo indeterminato dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dalla legge di bilancio 2018, per la finalità di un rafforzamento strutturale di tali Istituti.
In particolare, il personale interessato deve aver maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, a seguito di procedura selettiva pubblica, potendo essere assunto nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse già stanziate e ancora disponibili per tale personale di ricerca ai sensi della citata
legge di bilancio 2018. La norma inoltre dispone che, per gli anni del triennio 2023-2025, l’assunzione a tempo indeterminato possa avvenire in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del SSN e agli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia del personale di ricerca, come previsto dalle norme sul fabbisogno di personale sanitario e di attuazione della recente riforma degli IRCCS prevista nel PNRR. Condizione per l’assunzione nei ruoli a tempo indeterminato, peraltro, è il non aver ottenuto due valutazioni annuali negative in base alla normativa vigente.

Articolo 4, commi 1, 2 e 3 (Proroga termini in materia fiscale) L’articolo 4 proroga alcuni termini in materia fiscale.
In particolare, il comma 1 riapre i termini per aderire alla cd. rottamazionequater, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023.

Articolo 6, comma 2-ter (Piattaforma notifiche digitali)
L’articolo 6, comma 2-ter prevede che, fino al 30 novembre 2023, PagoPA, in qualità di gestore della Piattaforma notifiche digitali (PND), invii al destinatario, sprovvisto di domicilio digitale, anche una copia analogica dell’atto notificato, e non solo l’avviso di avvenuta ricezione con le istruzioni per reperire presso la piattaforma l’atto con modalità digitale. Inoltre, PagoPA può individuare altri operatori, oltre a Poste spa, per effettuare la consegna della copia cartacea dell’atto. Nelle more dell’avvio dei contratti con tali operatori, PagoPA eroga direttamente i servizi necessari a consentire ai cittadini con divario digitale di accedere agli atti notificati nei loro confronti.

Articolo 6-quinquies (Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della PA)
L’articolo 6-quinquies proroga alcuni termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
In particolare, l’articolo in esame reca alcune modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.
Nello specifico con le modifiche normative in questione si prevede che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024.
L’articolo in commento, inoltre, prevede che i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, nei limiti dei relativi importi residui complessivi e il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla detta richiesta.

Articolo 7-bis (Termini in materia di università)
L’articolo 7-bis, introdotto al comma 1, istituisce la tornata 2023-2025 dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (ossia l'art. 15 della legge n. 240 del 2010 nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall’articolo 14, comma 6-bis, del D.L. n.36/2022 – L. n. 79/2022 nonché il DM n. 855/2015), nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare i nuovi gruppi scientificodisciplinari (GSD). Il comma 2 introduce l’espressa deroga alla previsione per cui per ciascun settore concorsuale deve essere istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia (di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della L. n. 240/2010), e stabilisce che le commissioni nazionali nominate per la tornata 2023-2025 dell'ASN hanno durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025. Per ragioni di coordinamento con quanto disposto dal precedente comma 2, il comma 4 abroga la disposizione (contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 198/2022 - L. n. 14/2023) secondo cui il
procedimento di formazione delle nuove commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023. Il comma 3 esclude espressamente che ai commissari si applichi il divieto di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale (tale divieto è previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera l), della L. n. 240/2010).

Articolo 12-bis, comma 2 (Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)
L’articolo 12-bis al comma 2 consente alle regioni e province autonome che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati, di riconoscere un contributo una tantum a determinate strutture private accreditate a titolo di ristoro di quota parte dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di
eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell’anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19.
Il contributo non deve superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Nel caso in cui il volume delle attività assistenziali effettivamente svolte sia superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo ed il riconoscimento è commisurato all’effettiva produzione nell’ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.

(Comunicazione n. 81 della FNOMCeO)