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Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. Legge 27 maggio 2025 n.78. Conversione in Legge con modificazioni del Decreto-Legge 31 marzo 2025 n.39
ven 06 giu, 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 30-5-2025 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1 (Misure urgenti in materia di polizze catastrofali)
Il comma 1 differisce il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 (relativo all’obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale e fissato prima del presente provvedimento al 31 marzo 2025).

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) al comma 101 dell’art. 1 e il DM n. 18/2025 prevedono che le aziende tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali alle cosiddette “immobilizzazioni materiali”; oggetto dell’assicurazione sono i beni
strumentali classificati alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3) dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di cui all’articolo 2424 del Codice civile, ovvero: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Dunque, le immobilizzazioni materiali da coprire assicurativamente sono tutte quelle impiegate “… a qualsiasi titolo … per l'esercizio dell’attività di impresa”. In relazione a impianti e macchinari, inoltre, il suddetto decreto specifica che con tale locuzione si intendono “…tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall'assicurato”:
quindi computer e, in ambito medico, tutta la strumentazione per la diagnostica.

In particolare, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale è stato differito:
- al 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese
(si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro);
- al 1° ottobre 2025 per le medie imprese (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, se non classificabili come piccole o microimprese).
Resta fermo, invece, al 1° aprile 2025 il termine per le grandi imprese (più di 250 dipendenti) per le quali è previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Il comma 2 stabilisce che, per le imprese sopra menzionate, la disposizione (articolo 1, comma 102, della legge di bilancio 2024) secondo la quale l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, trova applicazione a decorrere dalla data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

Il comma 3 fa salvo il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775. Inoltre, con riferimento alle medesime imprese, la disposizione di cui al sopra citato articolo 1, comma 102, trova applicazione decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo (ossia dal 30 giugno 2025).

Il comma 3-bis, integrando l'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, stabilisce che per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso.

Il comma 3-ter, integrando l'articolo 1, comma 104, della legge n. 213 del 2023, introduce una deroga alle limitazioni all'oggetto del contratto di assicurazione ivi previste (ai sensi delle quali il contratto di assicurazione prevede un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e, altresì, che si applichino premi in misura proporzionale al rischio), stabilendo che esse non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 182, e alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo aziendale.

Il comma 3-quater, integrando l'articolo 1, comma 105-bis, della legge n. 213 del 2023, dispone che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 201, della legge n. 244 del 2007, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.

Il comma 3-quinquies, novellando l'articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, prevede che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio oppure ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio, ovvero oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di
sanatoria o di condono.
La medesima disposizione esclude, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili alla luce di quanto sopra, la spettanza di indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il comma 3-sexies, integrando l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 155 del 2024, prevede che, qualora l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge n. 213 del 2023, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni
l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante sia corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell'articolo 1891, quarto comma, del codice civile.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, si evince che tale obbligo interessa strutture sanitarie autorizzate e società tra professionisti (STP) le quali risultino regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, non ricadendo in questo obbligo assicurativo gli studi medici e odontoiatrici, singoli o associati, in quanto non iscritti alla Camera di Commercio.

(Comunicazione n. 41 della FNOMCeO)