Sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 19-9- 2025 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 6, comma 1 (Valorizzazione dell’attività prestata dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno)
Il comma 1 dell’articolo 6 introduce, in primo luogo, due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame: l’attribuzione di un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture; la previsione di una valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del SSN. Il comma in titolo introduce, inoltre, una specifica forma di riconoscimento per i medici che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture: la previsione che l'attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.
A tal proposito, si ricorda, che la disciplina relativa alla valutazione dei titoli è posta dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, per quanto attiene al personale dirigenziale del SSN. Riguardo al personale non dirigenziale del SSN, la relativa disciplina sulla valutazione dei titoli è posta dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
Il direttore sanitario è un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza (art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 502/1992). Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla vigente normativa, nomina il direttore sanitario attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico. L'incarico di direttore sanitario non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore sanitario e provvede alla sua sostituzione (art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016)
Articolo 6, commi 2-4 e 6-7 (Credito d’imposta dipendenti strutture sanitarie di montagna)
L’articolo 6, ai commi 2 e 3, concede, a decorrere dal 2025, un credito d’imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d’imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di 2.500 euro.
Inoltre, al comma 4, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, viene riconosciuto ai comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d’imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.
Il comma 6 stabilisce le caratteristiche del credito di imposta, di cui ai commi 2, 3 e 4, prevedendo che sia utilizzabile esclusivamente in dichiarazione dei redditi. Esso viene concesso nel limite di 20 milioni di euro annui e non è cumulabile con le seguenti agevolazioni:
- il credito di imposta spettante alle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del provvedimento in esame, per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna; il credito di imposta è commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso (si veda la scheda di lettura dell’articolo 26 per ulteriori informazioni);
- la detrazione Irpef del 19 per cento degli interessi passivi sui mutui “prima casa”, disposta, in linea generale, dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
-la detrazione Irpef spettante sui canoni di locazione cd. concordati, di all’articolo 16 del TUIR.
Il comma 7 infine affida a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa in esame, il compito di definire criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d’imposta, di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
Articolo 6, commi 5 e 8 (Emolumenti personale medico e sanitario dei comuni di montagna)
I commi 5 e 8 dell’articolo 6 dispongono il riconoscimento di uno speciale emolumento, dovuto alle particolari condizioni di lavoro e nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi nazionali, a favore del personale dirigente e non dirigente, che sia dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che ricadono nei comuni montani individuati con decreto secondo la procedura definita nel provvedimento in esame, oltre che per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta operanti nei medesimi comuni. L’emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, è riconosciuto entro il limite di spesa annuo
lordo complessivo di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, da ripartire, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore dei decreti per l’individuazione dei comuni montani (comma 5).
(Comunicazione n. 90 della FNOMCeO)