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Studi medici e odontoiatrici. Disposizioni concernenti l'obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti)
lun 22 dic, 2025

In premessa si individua il quadro normativo di riferimento nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023 n. 59, “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»”.

Il suddetto decreto ministeriale disciplina i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Il RENTRI rappresenta lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi prodotti sul territorio nazionale e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione degli stessi.
Il RENTRI ha sostituito il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), il quale fu introdotto dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato il 13 gennaio 2010, entrato in vigore il giorno successivo e definitivamente soppresso dall’art. 6 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.

L’art. 10 del D.M. 59/2023 prevede una prima Sezione Anagrafica, definita come “comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti”. Tale formulazione, che vede il ricorso alle locuzioni “operatori”, “autorizzazioni” e “gestione dei rifiuti”, non pare attagliarsi ai titolari di studi medici e odontoiatrici monoprofessionali o associati produttori di rifiuti speciali.
La seconda Sezione del RENTRI ovvero la Sezione Tracciabilità reca una formulazione che parimenti non pare attagliarsi ai titolari di studi medici e odontoiatrici monoprofessionali o associati produttori di rifiuti speciali, posto che l’art. 10 la illustra nei seguenti termini: “comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16”.
Ed invero, gli adempimenti di cui all’art. 190 riguardano le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi mentre gli adempimenti di cui all’art. 193 riguardano il trasporto dei rifiuti eseguito da enti o imprese.

Inoltre, l’art 4, comma 3, del DM n. 59 del 4 Aprile 2023, prevede che: “Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 il quale dispone che “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta (o trattata), la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per (il) riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193…”.

Orbene, questa Federazione, nel rilevare che le disposizioni contenute negli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, rispettivamente attengono agli adempimenti che riguardano le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi nonché agli adempimenti che riguardano il trasporto dei rifiuti eseguiti da enti o imprese, ha sempre sostenuto che gli studi medici e odontoiatrici mono professionali o associati e le stp monospecialistiche, non rientrando in tale novero, fossero esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Quindi, il fatto che tali studi monoprofessionali o associati e stp monospecialistiche non possano sussumersi nella qualificazione di imprese lo si può tranquillamente affermare non solo per il fatto che la loro organizzazione interna non presenta le connotazioni proprie dell’impresa ma anche perché la nozione eurounitaria di impresa, che ricomprende anche chi esercita una professione intellettuale, deve essere confinata nell’esclusivo ambito in cui è maturata ovvero in seno alla tutela della concorrenza.

Tuttavia, si rileva che l’art. 13, comma 1, del DM 4 aprile 2023 n. 59, prevede che “1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta
dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1”.

Orbene, stante quanto sopra esposto, occorre segnalare che dal 15 dicembre 2025 ed entro 13 febbraio 2026 (salvo ulteriori proroghe), devono iscriversi al RENTRI (Registro Elettronico sulla Tracciabilità dei Rifiuti tenuto dal Ministero dell'Ambiente):
• Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)
• Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti, a prescindere dal numero di dipendenti
Dalla data di iscrizione tali soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. A tal proposito per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: WWW.RENTRI.GOV.IT.
Il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) digitale diventa, quindi, obbligatorio dal 13 febbraio 2026 per tutti gli operatori iscritti.

In altri termini, si rileva che anche gli studi medici e odontoiatrici monoprofessionali, associati e le stp monospecialistiche, dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 devono effettuare l'iscrizione al Rentri ed il pagamento del diritto annuale.

(Comunicazione n. 115 della FNOMCeO)