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Notizie - Notizie dalla FNOMCeO

Legge 10 agosto 2023 n. 112
ven 01 set, 2023

*Articolo 8 (Disposizioni in materia Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro tumori)
*Articolo 8-bis, comma 1 (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)
*Articolo 29 (Misure di contrasto alla peste suina africana)

Sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 16-8-2023 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 8 (Disposizioni in materia Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro tumori)
L’articolo 8 del decreto-legge in esame dispone alcune modifiche al comma 9-ter, articolo 4, del D.L. n. 198 del 2022 (cd. Proroga dei termini legislativi, L. n.14/2023), come segue: - viene inserita la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute per l’individuazione dei criteri e delle modalità per il riparto tra le regioni e le province autonome, in base alle specifiche esigenze regionali, delle risorse per il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali (comma 1, lett. a
)).
In proposito si ricorda che l’articolo 4 (comma 9-ter) del richiamato D.L. n. 198 del 2022 in tema di risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale ha previsto l’istituzione, per gli anni 2023-2024, di un Fondo per l’implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027, stabilendone i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali. Inoltre comma 9-ter ha previsto l’individuazione con decreto del Ministro della salute - da adottare entro 120 giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2023) - dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni e Province autonome del predetto Fondo da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata con l'ospedale ed i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.
Il DL 198 del 2022 in tema di risorse per l’attuazione del Piano oncologico nazionale ha previsto l’istituzione, per gli anni 2023-2024, di un Fondo per l’implementazione del piano Piano oncologico Nazionale 2023-2027, stabilendone i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e denominato Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 – PON, presenta una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 ed è destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico. Tali strategie ed azioni sono definite dal Piano oncologico Nazionale 2023-2027 redatto dal Ministero della salute concordemente con il Piano oncologico europeo 2021 (Europe’s Beating Cancer Plan). Inoltre il comma 9-ter ha previsto l’individuazione con decreto del Ministro della salute - da adottare entro 120 giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione (28 febbraio 2023) - dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni e Province autonome del predetto Fondo da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata con l'ospedale ed i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.
In particolare, come si evince dall’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2019 relativo al documento di “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica”, alle regioni è stato affidato ilcompito di recepire le indicazioni del DM 70/2015, il regolamento riguardante  gli standard dell’assistenza ospedaliera (ora superato dal DM 77 del 23 maggio2022 che ha dettato più in generale la definizione di modelli e standard per lo  sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN) con il quale sono state prescritte le regole per la costituzione delle reti clinico- assistenziali, tra le quali quella oncologica assume un peso rilevante, e le modalità organizzativo-funzionali più efficienti per la gestione delle patologie oncologiche ed ematologiche.
Tra gli interventi di rilievo si segnalano:

-la legge 22 marzo 2019, n. 29, che ha previsto l’istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, a titolarità del Ministero della salute ed in collegamento con i sistemi di sorveglianza regionali identificati dal DPCM 3 marzo 2017 sui sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie;
-il finanziamento di appositi programmi di screening oncologico, specialmente rivolti alle fasce di età considerate a maggior rischio, previsti nei livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017), nell’ambito del livello prevenzione collettiva e sanità pubblica – area “Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche”, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening;
sorveglianza e prevenzione nutrizionale. Si evidenzia il finanziamento, attuato dal DM Salute 8 novembre 2021 che ne ha individuato le strutture destinatarie, per il potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP) ai fini della realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti della spesa autorizzata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, previsto dai commi da 10-sexies a 10-octies del DL. n. 73/2021 cd. Sostegni bis (L. n. 106/2021);
- il supporto psicologico per la riabilitazione del soggetto oncologico (anche detta psico-oncologia), in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 6-bis, del citato DL. 73/2021 Sostegni-bis nell’ambito del fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2021 stanziati nello stato di previsione del Ministero della salute per la promozione del benessere delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, oltre che per bambini e adolescenti in età scolare.

Articolo 8-bis, comma 1 (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

L’articolo 8-bis, comma 1, prevede che, in ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 sia elevato a 68 anni il limite anagrafico (attualmente pari a 65 anni) per l’accesso  all’elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina didirettore generale di ASL, AO (aziende ospedaliere) ed altri enti del Servizio  sanitario nazionale. Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici (pari a 65 anni di età) previsti, per il direttore sanitario edamministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 502.
In materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, si segnala l'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124/2015, da parte del decreto legislativo n. 171/2016 che, nell'ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha attuato la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La principale novità in proposito è la costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi. L'elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza
biennale
. Sempre ogni due anni, per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello
Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco.
Riguardo poi al conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l'elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Il conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Viene stabilito che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito.


Articolo 12-ter - Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali.
L’articolo 12-ter prevede che agli ordini e collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, in equilibrio economico e finanziario, si applichino le norme contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, (T.U. pubblico impiego) diverse dai principi ivi previsti, solamentese espressamente previsto dalla legge.
In altri termini, l’articolo 12-ter modifica l’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, escludendo per gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrioeconomico e finanziario, l’applicazione di ogni altra disposizione rivolta ai  soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e cioè alle pubbliche amministrazioni), diversa dai principi ivi previsti, salvo che la legge non lo preveda espressamente.
L’art. 2, c. 2-bis, del DL n. 101/2013, nel testo attualmente vigente, prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ad eccezione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2009, dell’art. 14 e delle disposizioni di cui al titolo III. Inoltre, la disposizione prevede che essi si adeguino ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.
Si ricorda che recentemente il decreto-legge n. 44 del 2023, all’art. 20, comma 3-quinqueies (comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74), è intervenuto sul medesimo comma 2-bis del citato art. 2, con l’inserimento di un ultimo periodo volto a prevedere l’applicabilità per “tali enti e organismi” dell’obbligo, previsto dall’art. 60, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.

Articolo 29 (Misure di contrasto alla peste suina africana)
L’articolo 29 - novellando l’articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 - prevede un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. In particolare, l’articolo 29, comma 1: - alla lettera a) chiarisce meglio la portata dei compiti del Commissario straordinario che, oltre a prevenire ed eradicare la peste suina africana ha anche la funzione di predisporre misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa); - alla lettera b) prevede un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario.

In conclusione, con particolare riferimento all’articolo 12-ter questa Federazione esprime soddisfazione per l’innovazione che tale disposto introduce in termini di semplificazione per l’attività ordinistica. Con tale norma, infatti, si raggiunge l’obiettivo di escludere la soggezione automatica degli ordini professionali a normative genericamente riferite al comparto pubblico, affermando l’opposto principio in forza del quale, ogni qual volta il legislatore intenda estendere agli ordini e ai collegi professionali previsioni od obblighi che caratterizzano il regime delle PP.AA., lo debba prevedere espressamente (come avvenuto, ad esempio con l’art. 3 del decreto legislativo n. 97/2016, il cd. correttivo alla normativa sulla trasparenza, che ha chiarito l’applicabilità ditaluni obblighi di trasparenza anche agli ordini professionali, “in quanto  compatibili”).

(Comunicazione n. 101 della FNOMCeO)